(Pubblicato  nel  suppl.  ord.  al Bollettino ufficiale della Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 27 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato);
Vista  la  legge  regionale  4  marzo  2005,  n. 4 (Interventi per il
sostegno  e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia  Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte di
giustizia  delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999,
e  al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7
luglio  2004)  e,  in  particolare, il capo V della stessa (Delega di
funzioni);
Visto  il  decreto  del  Presidente  della Regione 12 agosto 2005, n.
0272/Pres.  (Testo  unico delle disposizioni regolamentari in materia
di   incentivi  a  favore  del  settore  artigiano),  successivamente
modificato  con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2006,
n.  04/Pres.,  con  decreto  del Presidente della Regione 28 dicembre
2006,  n.  0421/Pres.  e  con decreto del Presidente della Regione 29
dicembre 2006, n. 0425/Pres.;
Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato
in  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea  serie  L n. 379 del 28
dicembre 2006;
Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1857/2006  della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  agli  aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive  nella  produzione  di  prodotti agricoli, recante modifica al
regolamento  (CE)  n.  70/2001  e  pubblicato  in  Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;
Visto  il  decreto  del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n.
0401/Pres.  (Regolamento  concernente regole applicabili ai regimi di
aiuto  a  finalita'  regionale  a  partire  dal  1° gennaio  2007  in
conformita'  ai  nuovi  orientamenti  in  materia di aiuti di Stato a
finalita' regionale 2007-2013);
Tenuto  conto  che  il  citato  regolamento  emanato  con decreto del
Presidente   della   Regione   n.   0272/2005   prevede   all'art.  4
l'applicazione  delle  condizioni  previste  dal  regolamento (CE) n.
69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il quale
non  e'  piu'  in  vigore  dal  1°  gennaio  2007, pur continuando ad
applicarsi  per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto
de minimis da esso disciplinati;
Tenuto  conto  che  il  citato  regolamento  emanato  con decreto del
Presidente   della   Regione   n.   0272/2005   prevede   all'art.  5
l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) 70/2001
il quale, in virtu' della citata modifica intervenuta con regolamento
(CE)  1857/2006,  consente  la concessione di contributi a settori di
attivita' precedentemente esclusi;
Ritenuto   conseguentemente   necessario  modificare  il  regolamento
emanato  con  decreto  del  Presidente della Regione n. 0272/2005, al
fine  di porre rimedio ad alcuni problemi evidenziati dalle Camere di
commercio,  emersi  nella  prima fase di applicazione del regolamento
medesimo  nonche'  al  fine  di  adeguarlo alla normativa comunitaria
sopra  citata,  con particolare riferimento alla nuova disciplina dei
regimi  di  aiuto  de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006 ed
all'ampliamento  dell'ambito  di  applicazione  del  regolamento (CE)
70/2001  al  settore  della  trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli;
Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1152 del 18
maggio 2007;
                              Decreta:
1.  E'  approvato  il  regolamento  avente  ad  oggetto: Modifiche ed
integrazioni  al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005,
n.   0272/Pres.,   concernente:   «Testo   unico  delle  disposizioni
regolamentari   in   materia   di  incentivi  a  favore  del  settore
artigiano»,  nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY